Codice dell’amministrazione digitale e dintorni, parte 1

Agenzia per l'Italia Digitale

Agenzia per l’Italia Digitale

Questo è il primo di una serie di articoli volti ad approfondire gli aspetti del CAD di maggiore interesse per le aziende sanitarie. In questa prima parte si riportano alcune definizioni relative ai vari tipi di FIRMA ELETTRONICA.

Il testo vigente del CAD è reperibile sul sito di AGID.

È disponibile anche l’articolo CAD e dintorni, parte 2.

Firma Elettronica, Avanzata, Qualificata e Digitale

La definizione dei vari tipi di firma è è rintracciabile nel CAD all’art. 1, comma 1, punti da q ad s:

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Particolarmente importanti per la generazione, l’apposizione e la verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali risultano essere le regole tecniche riportate nel DPCM del 22 febbraio 2013.

Firma forte e firma leggera

Nella linea guida alla firma digitale reperibile sul sito di AGID a pag. 9 si chiarisce che nel linguaggio corrente si definisce firma forte la firma digitale. Tutto ciò che non risponde, anche in minima parte, alle caratteristiche della firma forte, ma è compatibile con la definizione giuridica di firma elettronica è considerata una firma leggera.

Firma grafometrica

La firma grafometrica è una sottoscrizione autografa condotta su dispositivi elettronici – tablet o similari – che soddisfa i requisiti della firma elettronica avanzata.

Caratteristiche di validità giuridica dei documenti informatici firmati

Secondo l’art 21 del CAD, commi 1 e 2:

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 20 – del CAD -, comma 3 , che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile . L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Secondo l’interpretazione corrente il comma 1 attesta la valutabilità in giudizio di un documento firmato con firma elettronica, mentre il comma 2 attesta la equipollenza fra la firma autografa e la firma digitale – o qualificata – se apposta nel rispetto delle regole tecniche vigenti.

NOTA BENE: quanto riportato nel presente articolo è un estratto da norme vigenti e non garantisce la completezza che solo il testo originale può garantire. Le considerazioni dell’autore devono essere considerate alla stregua di opinioni personali e quindi, prima di ogni possibile utilizzo, devono essere confrontate con altre fonti autorevoli e fede facenti. Verificare sempre i testi completi e originali delle norme citate ricorrendo alle fonti ufficiali tenendo conto di ogni possibile modifica o integrazione intervenuta successivamente alla redazione del presente articolo.

PG.

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

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