Continua la serie di articoli volti ad approfondire gli aspetti del CAD di maggiore interesse per le aziende sanitarie. In questo articolo si approfondisce il tema del Domicilio Digitale.
Il testo vigente del CAD, all’articolo 3-bis, definisce il cosiddetto “Domicilio digitale del cittadino”:
Comma 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 [NOTA: il cosiddetto decreto Brunetta che permise ad ogni cittadino di richiedere una casella di posta certificata gratuita], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.
Comma 2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. [NOTA: l’ANPR non è ancora attiva]
Comma 3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. [Vedi NOTA precedente]
Comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
Comma 4.-bis In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
Come riporta un interessante articolo sul sito Agenda Digitale, anche l’art. 14 del DL 69/2013 prevedeva il domicilio digitale: “All’atto della richiesta del documento unificato, ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall’entrata a regime dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 3-bis del codice dell’amministrazione digitale, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.”
Dato che l’articolo sembra rinviare l’operatività della disposizione alla entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o del documento unificato, appare dubbia la sua applicabilità stante lo stato attuale delle realizzazioni.
In questo contesto caratterizzato da poche certezze e da molti lodevoli intenti, chiude i battenti anche la CEC PAC – la posta elettronica valida per il colloquio la Pubblica amministrazione istituita dal cosiddetto decreto Brunetta -. I motivi di ciò, secondo l’articolo disponibile sul sito di AGID, sono riconducibili al suo scarso successo, non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati di diffusione e anche fra coloro che l’hanno attivata l’uso sarebbe molto basso, e sono riconducibili al fatto che essa offre meno possibilità di una casella di PEC ordinaria.
Alla luce di questo stato di attuazione assai parziale, viene da dire che molta strada rimane ancora da fare su questi temi perché possano essere considerati davvero strumenti utili di colloquio fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.
PG.
Il testo vigente del CAD è reperibile sul sito di AGID.
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PG.
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